Trattato d'Intesa tra il Regno delle Due Sicilie e il Marchesato di ProvenzaNella loro grande saggezza,
Anassimene Cyrille Lèon d'Arborea detto Anacleto_i, Re delle Due Sicilie et
Frim du Comtat, Marchese di Provence, hanno desiderato mettere per iscritto il presente trattato d'accordo che lega i due popoli del
Regno delle Due Sicilie e del
Marchesato di Provenza.
PreamboloIl Regno delle Due Sicilie e il Marchesato di Provenza si riconoscono entrambi come Stati liberi e sovrani.
Articolo I - Della partecipazione all'intero trattatoLe parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contraria al presente trattato.
Sono considerati come ostili i trattati, accordi o convenzioni volti a nuocere o a impadronirsi con la forza di una parte del territorio di una delle due parti.
Articolo II - Del diritto di passaggioLe parti contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini su terra e nelle loro acque territoriali purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere autorizzazione per il passaggio del suo Esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole alla richiesta.
Articolo III - Della cooperazione in caso di conflitto con una terza parteLe parti contraenti si impegnano a non concedere l'accesso sul proprio territorio agli Eserciti o gruppi armati di paesi che sono in conflitto con l'altro contraente. I contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economicamente, né diplomaticamente, né militarmente) a terzi in conflitto con la parte avversa.
Nel caso in cui, durante un conflitto, il Regno delle Due Sicilie e il Marchesato di Provenza si vedano implicare a causa della loro alleanza in due campi opposti, questo articolo diviene nullo. Tuttavia le due parti si impegnano a non fare penetrare le loro forze militari sul territorio dell'altro e ugualmente a non nuocere alla sovranità dell'altra parte durante un'eventuale negoziazione di pace.
Articolo IV – Della navigazioneSono considerati come imbarcazioni relative all'autorità del Marchesato di Provenza le imbarcazioni battenti bandiera provenzale la cui lista sarà fornita al Regno delle Due Sicilie.
Sono considerati come imbarcazioni relative all'autorità del Regno delle Due Sicilie le imbarcazioni battenti bandiera Abruzzese o Laburina, le cui liste saranno fornite al Marchesato di Provenza.
Le parti contraenti si impegnano a fare in modo che le navi relative alla propria autorità non attacchino le imbarcazioni relative all'autorità dell'altro contraente, e a fare giustizia all'imbarcazione attaccata in caso di aggressione da un'imbarcazione relativa alla propria autorità.
In caso di pericolo, le navi relative all'autorità di uno dei due contraenti potranno chiedere rifugio in un porto dell'altro contraente, in cui saranno accolti prioritariamente.
Al fine di lottare contro la pirateria nelle proprie acque, le parti contraenti si impegnano a condividere tutte le informazioni sulle imbarcazioni costituenti una minaccia vera o potenziale, così come le
proprie liste dei pirati.
Si impegnano a considerare come pirata passibile d'essere colato a vista, tutte le imbarcazioni che abbiano attaccato una nave mercantile dell'altro contraente, e si impegnano a non concedere loro autorizzazione ad accostare nei propri porti.
Missioni di lotta contro i pirati possono essere organizzate in cooperazione tra i contraenti.
Articolo V - Del commercioLe parti contraenti si impegnano a favorire tutte le intese commerciali. Si impegnano a non portare alla destabilizzazione economica l'altra parte economica, e a punire gli autori provenienti dai propri territori o persone che agiscono su proprio territorio.
Accordi commerciali potranno essere conclusi caso per caso tra i contraenti.
Articolo VI - Della culturaI contraenti favoriscono gli scambi culturali e festivi tra loro. I progetti in questa direzione saranno discussi, e inoltre i contraenti sostengono egualmente i municipi che vogliono impegnarsi in quest'ottica.
Articolo VII - Della procedura della denuncia del trattatoIl contraente che desidera porre fine al presente trattato deve fare pervenire una lettera ufficiale di denuncia all'altro contraente.
quest'ultima necessita di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale, il presente contratto è considerato annullato passato questo termine. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in maniera ufficiale una lettera specificante l'abrogazione del contratto.
Article VIII - Della modifica del trattatoIn maniera mutualmente consensuale, la riscrittura del trattato potrà essere effettuata nella sua integralità o parzialmente.
Article IX - Dell'entrata in vigore del trattatoIl presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo a partire dalla ratifica dei contraenti, che impegnano le proprie terre e i propri popoli.
Il presente tratatto è scritto in due versioni, una italiana e una francese, le due versioni hanno medesimo valore ed efficacia.
A nome del Regno delle Due Sicilie
Il Re del Regno delle Due SicilieGovernatore della Terra di LavoroGovernatore d'AbruzzoIl Ministro degli affari Esteri del Regno delle Due Sicilie:Per il Marchesato di Provenza
Il Marchesea di Provenza
Il Conte di Provenza
Il Vice Cancelliere del Marchesato di Provenza e ambasciatrice nel Regno delle Due Sicilie