TRATTATO RIGUARDANTE LO STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DEL MARCHESATO DELLE ALPI OCCIDENTALI E DELLA SERENISSIMA REPUBBLICA DI VENEZIA
Articolo 1 I. Il Marchesato delle Alpi Occidentali riconosce la Serenissima Repubblica di come stato indipendente e sovrano.
La Serenissima Repubblica di riconosce il Marchesato delle Alpi Occidentali come stato indipendente e sovrano.
II. L'ambasciata del Marchesato delle Alpi Occidentali nella Serenissima Repubblica di Venezia è considerata territorio sovrano del Marchesato delle Alpi Occidentali.
L'ambasciata della Serenissima Repubblica di Venezia nel Marchesato delle Alpi Occidentali è considerata territorio sovrano della Serenissima Repubblica di Venezia .
Articolo 2 I. Il Corpo Diplomatico delMarchesato delle Alpi Occidentali, composto dal Principe, dal Gran Ciambellano, dal Vice Ciambellano e dall'Ambasciatore, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Serenissima Repubblica di Venezia.
Il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, composto dal Doge, dal Gran Ciambellano, dall'Ambasciatore e dai Consiglieri di Legazione dispone dell'immunitΰ diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Marchesato delle Alpi Occidentali.
II. Il Marchesato delle Alpi Occidentali può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia, esclusi il Doge e il Gran Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Marchesato delle Alpi Occidentali.
La Serenissima Repubblica di Venezia può dichiarare un membro del Corpo
Diplomatico del Marchesato delle Alpi Occidentali, esclusi il Principe e il Gran
Ciambellano, "persona non grata".
Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Serenissima Repubblica di Venezia.
III. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale.
Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilitΰ per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
IV.Per i reati quali la compravendita di ingenti quantitΰ di merci e la fondazione di esercito sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo 3 Il Marchesato delle Alpi Occidentali autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia.
La Serenissima Repubblica di Venezia autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico delMarchesato delle Alpi Occidentali.
Articolo 4 I. Il Marchesato delle Alpi Occidentalisi impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico della Serenissima Repubblica di Venezia su tutto il suo territorio e in ogni situazione a condizione che ne venga fatta richiesta.
La Serenissima Repubblica di Venezia si impegna a proteggere e ad aiutare il Corpo Diplomatico del Marchesato delle Alpi Occidentali su tutto il suo territorio e in ogni situazione a condizione che ne venga fatta richiesta.
II. La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile.
Un attacco contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
III. I Rappresentanti Diplomatici di entrambi i Paesi firmatari qual'ora risiedano nel Paese loro assegnato e ricoprano cariche pubbliche all'interno dello stesso, rinunciano automaticamente all'immunità diplomatica e sono assoggettati in toto alle leggi del paese.
Articolo 5 Se una delle due Province firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra Provincia.
Il trattato sarà allora considerato caduco una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Articolo 6 Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana, ed una francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
Fatto a Venezia, il 3 luglio 1460
Per il Marchesato delle Alpi Occidentali:
Marquise des Alpes OccidentalesLe Comte Illustre de Provence
Per la Serenissima Repubblica di Venezia
Il Doge
Vespasiano
Il Gran Ciambellano